mercoledì 13 gennaio 2021

post frontalieri aggiornato

ACCORDI bilaterali tra la Svizzera e i Paesi di confine sulla IMPOSIZIONE FISCALE del reddito da lavoro frontaliero (in gergo=salario) in Svizzera (aggiorn 03-2019)

FRANCIA a=Canton Ginevra (nel 2020, 90.500 front)

Il salario del frontaliero residente in Francia (Dipartimenti dell’Ain e Haute Savoie) è tassato in Svizzera=Ginevra. Il Canton Ginevra retrocede alla Francia (a favore dei due dipartimenti suddetti), a titolo di compensazione, il 3,5% del lordo imponibile dei salari dei frontalieri.

Accordo firmato il 29-1-1973

FRANCIA b=altri Cantoni svizzeri (BS, BL, VD, VS, NE, JU, SO, ecc.) (nel 2020, 96.500 front)

Il salario del frontaliero in questi Cantoni e residente in Francia è tassato in Francia. La Francia retrocede alla Svizzera, a titolo di compensazione, il 4,5% del lordo imponibile dei salari dei frontalieri.

Accordo firmato il 11-4-1983

GERMANIA (nel 2020, 62.000 front)

Il salario del frontaliero residente in Germania è tassato in Germania. La Svizzera, a titolo di compensazione, può tassare il reddito da lavoro di detti frontalieri fino al 4,5% del lordo imponibile di detti salari, ridotto di un/quinto. La Germania, “computa” quest’ultima imposta nell’imposta tedesca.

n.d.r.: contiene principio di reciprocità sullo Stato impositore e articolazioni diversificate per evitare la “doppia imposizione”

Accordo (Convenzione) base firmato il 11-7-1971 e aggiorn con Protocollo firmato il 21-12-1992.

AUSTRIA (nel 2020, 8.400 front)

Il salario del frontaliero residente in Austria è tassato in Svizzera. La Svizzera, a titolo di compensazione, retrocede all’Austria il 12,5% delle imposte su detti salari.

n.d.r.: contiene principio di reciprocità sullo Stato impositore.

Accordo (Protocollo) firmato il 21-3-2006, art. VIII, 3-4, che modifica Convenzione firmata il 30-1-1974.

ITALIA (nel 2020, 80.000 front, ma, destinatari del nuovo accordo fiscale solo 65.000)

Il salario del frontaliero residente in Italia è tassato alla fonte in Svizzera. La Svizzera (viene precisato: i Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni), a titolo di compensazione, retrocede all’Italia il 38,8% delle imposte (federali, cantonali, comunali) su detti salari (inizialmente era il 40%).

n.d.r.: contiene principio di reciprocità sullo Stato impositore, ma prevede il “ristorno” solo dalla Svizzera all’Italia, specificando “a favore dei Comuni di Confine”.

Accordo base del 3-10-1974 recepito nella Convenzione generale successiva.

L’esame di detti vari Accordi evidenzia una grande variabilità del trattamento convenuto e di modalità di calcolo.

In particolare, se il Ticino ristorna all’Italia, circa 1.000 FranchiCH all’anno per ogni frontaliero in fascia 20 Km, Ginevra ne ristorna oltre 3.000. Tale differenza non è dovuta, se non in minima parte, alla differenza dei salari (più alti a Ginevra che in Ticino), bensì, ad esempio per Ginevra, segue una vera logica di integrazione transfrontaliera che considera i costi sociali delle comunità di residenza dei lavoratori frontalieri. Infatti a Ginevra, da tempo, si ragiona in un’ottica di “area metropolitana ginevrina” che scavalca il confine, con ottimi risultati socio-economici per tutti (ancorchè non esente da malpancisti locali).

 

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