ACCORDI bilaterali tra la
Svizzera e i Paesi di confine sulla IMPOSIZIONE FISCALE del reddito
da lavoro frontaliero (in gergo=salario) in Svizzera (aggiorn
03-2019)
FRANCIA a=Canton Ginevra
(nel
2020, 90.500 front)
Il salario del frontaliero
residente in Francia (Dipartimenti dell’Ain e Haute Savoie) è
tassato in Svizzera=Ginevra. Il Canton Ginevra retrocede alla
Francia (a favore dei due dipartimenti suddetti), a titolo di
compensazione, il 3,5% del lordo imponibile dei salari dei
frontalieri.
Accordo firmato il
29-1-1973
FRANCIA b=altri Cantoni
svizzeri (BS, BL, VD, VS, NE, JU, SO, ecc.) (nel
2020, 96.500 front)
Il salario del frontaliero in
questi Cantoni e residente in Francia è tassato in Francia. La
Francia retrocede alla Svizzera, a titolo di compensazione, il 4,5%
del lordo imponibile dei salari dei frontalieri.
Accordo firmato il
11-4-1983
GERMANIA (nel
2020, 62.000 front)
Il salario del frontaliero
residente in Germania è tassato in Germania. La Svizzera, a titolo
di compensazione, può tassare il reddito da lavoro di detti
frontalieri fino al 4,5% del lordo imponibile di detti salari,
ridotto di un/quinto. La Germania, “computa” quest’ultima
imposta nell’imposta tedesca.
n.d.r.: contiene principio di
reciprocità sullo Stato impositore e articolazioni diversificate per
evitare la “doppia imposizione”
Accordo (Convenzione) base
firmato il 11-7-1971 e aggiorn con Protocollo firmato il 21-12-1992.
AUSTRIA (nel
2020, 8.400 front)
Il salario del frontaliero
residente in Austria è tassato in Svizzera. La Svizzera, a titolo
di compensazione, retrocede all’Austria il 12,5% delle imposte su
detti salari.
n.d.r.: contiene principio di
reciprocità sullo Stato impositore.
Accordo (Protocollo)
firmato il 21-3-2006, art. VIII, 3-4, che modifica Convenzione
firmata il 30-1-1974.
ITALIA (nel
2020, 80.000 front, ma, destinatari del nuovo accordo fiscale solo
65.000)
Il salario del frontaliero
residente in Italia è tassato alla fonte in Svizzera. La Svizzera
(viene precisato: i Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni), a titolo di
compensazione, retrocede all’Italia il 38,8% delle imposte
(federali, cantonali, comunali) su detti salari (inizialmente era il
40%).
n.d.r.: contiene principio di
reciprocità sullo Stato impositore, ma prevede il “ristorno”
solo dalla Svizzera all’Italia, specificando “a favore dei Comuni
di Confine”.
Accordo base del 3-10-1974
recepito
nella Convenzione generale successiva.
L’esame
di detti vari Accordi evidenzia una grande variabilità del
trattamento convenuto e di modalità di calcolo.
In
particolare, se il Ticino ristorna all’Italia, circa 1.000
FranchiCH all’anno per ogni frontaliero in fascia 20 Km, Ginevra
ne ristorna oltre 3.000. Tale differenza non è dovuta, se non in
minima parte, alla differenza dei salari (più alti a Ginevra che in
Ticino), bensì, ad esempio per Ginevra, segue una vera logica di
integrazione transfrontaliera che considera i costi sociali delle
comunità di residenza dei lavoratori frontalieri. Infatti a Ginevra,
da tempo, si ragiona in un’ottica di “area metropolitana
ginevrina” che scavalca il confine, con ottimi risultati
socio-economici per tutti (ancorchè non esente da malpancisti
locali).